Art. 1
In vigore dal 8 nov 2019
L’articolo 16, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/2382 è sostituito dal seguente:
«2. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell’AESD per il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 è pari a 1 893 598 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell’AESD per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2019:1884:oj#art-1