Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 nov 2019
Ai fini dell’articolo 9.18 (Modifica e rettifica dei settori interessati), la posizione dell’Unione in merito alle modifiche o rettifiche degli allegati da 9-A a 9-I dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio conformemente all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato. Il presente articolo non si applica alle modifiche agli impegni di cui all’allegato 9-E, parte 2, dell’accordo.
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