Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 nov 2019
Gli Stati membri provvedono a che, qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile siano detenuti esclusivamente da un revisore legale o da un’impresa di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello nel quale è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente ha ricevuto una richiesta da una delle autorità di cui all’, dette carte o detti documenti siano trasmessi all’autorità competente richiedente solo se l’autorità competente del primo Stato membro ha acconsentito espressamente alla trasmissione.
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