Art. 8 · Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione

Art. 8

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione

In vigore dal 6 nov 2019
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione 1.   Il responsabile della protezione dei dati della Commissione viene informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati sono limitati a norma della presente decisione. Gli è concesso, su richiesta, l’accesso al registro e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base. 2.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere che la limitazione sia nuovamente presa in esame. L’esito del riesame richiesto gli viene comunicato. 3.   La Commissione documenta l’intervento del responsabile della protezione dei dati in ciascun caso in cui l’esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione viene limitato.
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