Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 6 nov 2019
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente decisione stabilisce le norme che la Commissione è tenuta a rispettare nell’informare gli interessati del trattamento dei dati che li riguardano conformemente agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 nell’ambito del sistema dell’Unione volto a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito, «pesca INN»). 2.   Essa stabilisce inoltre le condizioni alle quali la Commissione può limitare l’applicazione dell’, degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), di tale regolamento, nell’ambito del suddetto sistema. 3.   La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione ai fini o in relazione alle attività svolte per adempiere al proprio compito di svolgere analisi e procedure e fornire assistenza reciproca in caso di presunta pesca INN a norma dei regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009. La presente decisione non si applica al trattamento, da parte della Commissione, dei dati personali che siano stati comunicati all’armatore e, se del caso, all’operatore del peschereccio ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera d), o dell’articolo 26, paragrafo 3, lettera d), e dell’articolo 27, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008. La presente decisione si applica alle seguenti categorie di dati personali: a) dati identificativi e di contatto; b) dati riguardanti l’attività professionale; c) attività della nave o relative alla nave, posizione geografica e movimenti della nave, attività di pesca o inerente alla pesca; d) dati relativi all’armatore e all’operatore (posizione o ruolo ricoperto), al comandante e all’equipaggio della nave; e) dati relativi alle persone addette alla movimentazione, al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca lungo tutta la catena di approvvigionamento; f) dati riguardanti gli informatori; g) tutti gli altri dati relativi all’oggetto delle analisi e delle procedure pertinenti.
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