Art. 1
In vigore dal 29 ott 2019
1. Il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE, quale prorogato dalla decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2020.
2. Conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, e come previsto dall’accordo di recesso, se le parti di tale accordo dovessero completare le rispettive procedure di ratifica e notificare al depositario il completamento di tali procedure nel novembre 2019, nel dicembre 2019 o nel gennaio 2020, l’accordo di recesso entrerà in vigore rispettivamente:
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il 1o dicembre 2019;
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il 1o gennaio 2020; o
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il 1o febbraio 2020.
Storico versioni
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