Art. 1
In vigore dal 24 ott 2019
La decisione 2010/638/PESC è così modificata:
1)
è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 5 bis
1. Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
a)
per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione di modifiche dell'allegato;
b)
per quanto riguarda l'alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell'allegato.
2. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.
3. ";Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come" titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
(*1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)."
2)
all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2020. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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