Art. 24 · Trasporto mediante corrieri commerciali

Art. 24

Trasporto mediante corrieri commerciali

In vigore dal 17 ott 2019
Trasporto mediante corrieri commerciali 1.   Ai fini della presente decisione, per «corrieri commerciali» si intendono i servizi postali nazionali e le società di spedizione che offrono un servizio in cui le informazioni sono fornite dietro pagamento di una commissione e sono consegnate personalmente a mano o monitorate. 2.   I corrieri commerciali possono trasmettere informazioni «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» all’interno di uno Stato membro o da uno Stato membro a un altro Stato membro. I corrieri commerciali possono trasmettere informazioni SECRET UE/EU SECRET solo all’interno di uno Stato membro, ma non verso l’estero. 3.   I servizi di corriere commerciale sono informati del fatto che possono consegnare spedizioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET solo al funzionario responsabile del controllo dell’ufficio di registrazione, al suo sostituto debitamente autorizzato o al destinatario designato. 4.   I corrieri commerciali possono avvalersi dei servizi di un subappaltatore. Tuttavia, la responsabilità di conformarsi alla presente decisione spetta alla società di corriere. 5.   I servizi prestati da corrieri commerciali che trasmettono per via elettronica i documenti inviati per posta raccomandata non sono utilizzati per le informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:1961:oj#art-24