Art. 1
In vigore dal 17 ott 2019
La decisione 2013/798/PESC è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. L’ non si applica:
a)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armamenti e di materiale connesso e alla prestazione di assistenza tecnica, finanziamento o assistenza finanziaria a essi relativi destinati unicamente al sostegno o all’uso da parte della missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), delle missioni dell’Unione e delle forze francesi dispiegate nella CAR, nonché delle altre forze dispiegate dagli Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato in anticipo in conformità della lettera b);
b)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di attrezzature non letali e alla fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione del diritto civile, destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (“SSR”) della CAR, in coordinamento con la MINUSCA e notificato in anticipo al comitato istituito a norma del paragrafo 57 dell’UNSCR 2127 (2013) (“comitato”);
c)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e di materiale connesso introdotti nella CAR dalle forze ciadiane o sudanesi destinati unicamente all’uso da parte delle pattuglie internazionali della forza tripartita istituita a Khartoum il 23 maggio 2011 dalla CAR, dal Ciad e dal Sudan con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle zone di frontiera comuni, in cooperazione con la MINUSCA, previa approvazione da parte del comitato;
d)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di attrezzature militari non letali destinate unicamente all’uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza tecnica o formazione, come notificato in anticipo al comitato;
e)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di abbigliamento protettivo, compresi giubbotti antiproiettile e elmetti militari, temporaneamente esportato nella CAR da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;
f)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi leggere e altre attrezzature connesse destinate unicamente all’uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha o da parte delle guardie forestali armate del progetto Chinko e del Parco nazionale di Bamingui-Bangoran per lottare contro il bracconaggio, il traffico di avorio e di armi e altre attività contrarie alle leggi nazionali della CAR o agli obblighi giuridici internazionali della CAR, e notificato in anticipo al comitato;
g)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm, nonché alle munizioni e alle componenti appositamente progettate per tali armi, alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione del diritto civile, ove tali armi, munizioni e componenti siano destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della CAR, come notificato in anticipo al comitato;
h)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e altre attrezzature letali connesse che non figurano all’, paragrafo 1, lettera g), della presente decisione alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione del diritto civile, ove tali armi e attrezzature siano destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della CAR, previa approvazione da parte del comitato; o
i)
ad altri tipi di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi e altro materiale connesso, o alla fornitura di assistenza o alla messa a disposizione di personale, previa approvazione da parte del comitato.
2. Gli Stati membri informano il comitato almeno 20 giorni prima della consegna di qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, secondo quanto consentito dal paragrafo 1, lettere d), f) e g).
3. Gli Stati membri fanno in modo che tutte le notifiche e le richieste di deroga al comitato includano:
a)
informazioni dettagliate sul fabbricante e sul fornitore delle attrezzature;
b)
una descrizione delle attrezzature, compresi tipo, calibro, quantità e numeri di serie e di partita oppure data/e proposta/e per l’assegnazione dei numeri di serie e di partita in caso di richiesta di deroga;
c)
data/e e luogo/luoghi di consegna proposti;
d)
modalità di trasporto e itinerario delle spedizioni;
e)
destinazione d’uso e utilizzatore finale, compresi la prevista unità destinataria delle forze di sicurezza della CAR e il luogo di stoccaggio previsto.»;
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 2 septies
1. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
a)
per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato;
b)
per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione di modifiche dell’allegato.
2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.
3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come “titolari del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.».
(*1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:1737:oj#art-1