Art. 7 · Osservanza delle disposizioni

Art. 7

Osservanza delle disposizioni

In vigore dal 16 ott 2019
Osservanza delle disposizioni Gli Stati membri abrogano o modificano le misure che hanno adottato per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo specificato al fine di conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2019:1739:oj#art-7