Art. 6 · Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione

Art. 6

Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione

In vigore dal 16 ott 2019
Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione Tutte le partite di vegetali specificati sono ufficialmente controllate al punto di entrata nell’Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (2).
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