Art. 4 · Indagini relative all’organismo specificato nei territori degli Stati membri

Art. 4

Indagini relative all’organismo specificato nei territori degli Stati membri

In vigore dal 16 ott 2019
Indagini relative all’organismo specificato nei territori degli Stati membri 1.   Gli Stati membri effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato e del vettore specificato sui vegetali specificati. Tali indagini sono effettuate dall’organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. 2.   Le suddette indagini comprendono campionamenti e prove e si basano su solidi principi scientifici e tecnici per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo specificato e il vettore specificato. 3.   Gli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente.
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