Art. 2 · Divieto di introduzione e di spostamento all’interno dell’Unione

Art. 2

Divieto di introduzione e di spostamento all’interno dell’Unione

In vigore dal 16 ott 2019
Divieto di introduzione e di spostamento all’interno dell’Unione Sono vietate l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo specificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2019:1739:oj#art-2