Art. 1
In vigore dal 15 ott 2019
L’esenzione dai requisiti di cui all’allegato IV (Parte medica), punto MED.B.001, lettera d), paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) n. 1178/2011 concessa dal Regno Unito e notificata alla Commissione, all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e agli altri Stati membri il 19 ottobre 2018, che consente di esentare i nuovi piloti da determinati requisiti aeromedici, non soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
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