Art. 6

Art. 6

In vigore dal 7 ott 2019
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica ellenica trasmette le seguenti informazioni: a) l’elenco dei beneficiari dell’aiuto di cui all’ e l’importo complessivo ricevuto da ciascuno di essi; b) l’importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare da parte di ogni beneficiario dell’aiuto che non rientri nell’ambito di applicazione della norma de minimis del regolamento (UE) n. 702/2014 o di qualsiasi regime di aiuti approvato; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ingiunto di rimborsare l’aiuto. 2.   La Grecia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. Trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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