Art. 4
In vigore dal 7 ott 2019
Gli aiuti individuali concessi a titolo delle misure di cui all’ che, alla data in cui sono concessi, soddisfano le condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 702/2014 o da qualsiasi altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno fino a concorrenza dell’intensità massima di aiuto applicabile a detto tipo di aiuti.
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