Art. 2
In vigore dal 7 ott 2019
1. La Repubblica ellenica è tenuta a far rimborsare gli aiuti di cui all’ dai beneficiari.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sulle somme da recuperare sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (72) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Repubblica ellenica cessa di concedere il beneficio dei regimi di cui all’ e annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti erogati nel quadro dei regimi di cui all’ con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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