Art. 4

Art. 4

In vigore dal 7 ott 2019
1.   Nell’ambito dell’Unione particolare, l’Unione e gli Stati membri che ratificano o aderiscono all’atto di Ginevra, ai sensi dell’ della presente decisione, sono rappresentati dalla Commissione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE. L’Unione è responsabile di garantire l’esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell’Unione e degli Stati membri che ratificano o aderiscono all’atto di Ginevra ai sensi dell’ della presente decisione. La Commissione effettua tutte le notifiche necessarie nell’ambito dell’atto di Ginevra a nome dell’Unione e di detti Stati membri. In particolare, la Commissione è designata quale amministrazione competente di cui all’ dell’atto di Ginevra, responsabile dell’amministrazione dell’atto di Ginevra nel territorio dell’Unione e delle comunicazioni con l’Ufficio internazionale dell’OMPI a norma dell’atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune nell’ambito dell’accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona («regolamento di esecuzione comune»). 2.   L’Unione vota nell’assemblea dell’Unione particolare e gli Stati membri che hanno ratificato o aderito all’atto di Ginevra non esercitano il loro diritto di voto.
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