Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 ott 2019
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di adesione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, punto ii), dell’atto di Ginevra per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’atto di Ginevra nonché per rendere la dichiarazione ed effettuare la notifica accluse allo strumento di adesione di cui all’ della presente decisione.
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