Art. 7
Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione
In vigore dal 26 set 2019
Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione
Tutte le partite di vegetali specificati introdotte nell'Unione sono ufficialmente controllate al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (3).
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