Art. 6
Requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati destinati alla piantagione
In vigore dal 26 set 2019
Requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati destinati alla piantagione
I vegetali specificati destinati alla piantagione sono introdotti nell'Unione solo se accompagnati da un certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE e se soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a)
i vegetali specificati destinati alla piantagione provengono da un paese terzo che l'organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dall'organismo specificato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Tali informazioni figurano nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
b)
i vegetali specificati destinati alla piantagione provengono da una zona che l'organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dall'organismo specificato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d'origine»;
c)
se i vegetali specificati destinati alla piantagione provengono da paesi terzi o da zone diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), soddisfano i seguenti requisiti:
i)
nel caso di vegetali specificati destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi:
—
sono stati prodotti in un sito di produzione che è registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine e notoriamente indenne dall'organismo specificato sulla base di ispezioni ufficiali effettuate in tempo utile per rilevare tale organismo; e
—
derivano da sementi che provengono da zone indenni dall'organismo specificato o che sono state sottoposte a prove ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo specificato su un campione rappresentativo con metodi adeguati e che, in queste prove, sono risultate indenni dall'organismo specificato. Il riferimento alle prove deve essere incluso nella «Dichiarazione supplementare» del certificato fitosanitario.
Devono essere disponibili informazioni atte a garantire la tracciabilità dei vegetali specificati destinati alla piantagione fino al sito di produzione;
ii)
nel caso delle sementi, il campionamento ufficiale e le prove per l'organismo specificato sono stati effettuati su un campione rappresentativo con metodi adeguati e, in queste prove, le sementi sono risultate indenni dall'organismo specificato. Il riferimento alle prove deve essere incluso nella «Dichiarazione supplementare» del certificato fitosanitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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