Art. 4 · Indagini relative all'organismo specificato nei territori degli Stati membri e individuazione

Art. 4

Indagini relative all'organismo specificato nei territori degli Stati membri e individuazione

In vigore dal 26 set 2019
Indagini relative all'organismo specificato nei territori degli Stati membri e individuazione 1.   Gli Stati membri effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato su vegetali ospiti. 2.   Tali indagini sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Le suddette indagini comprendono prove di laboratorio e si basano su solidi principi scientifici e tecnici per quanto riguarda la possibilità di rilevare l'organismo specificato. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle indagini effettuate nell'anno civile precedente.
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