Art. 1
In vigore dal 16 set 2019
La posizione comune 2008/944/PESC è così modificata:
1)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascuno Stato membro valuta caso per caso, basandosi sui criteri di cui all', le domande di licenza d'esportazione che gli pervengono, ivi comprese quelle relative ai trasferimenti da governo a governo, riguardanti i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, citato all'articolo 12.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Qualora emergano nuove informazioni pertinenti ciascuno Stato membro è incoraggiato a riesaminare le licenze d'esportazione riguardanti i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE dopo la loro concessione.»;
2)
all', il paragrafo 1, è così modificato:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Criterio 1: rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali degli Stati membri, segnatamente delle sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di quelle adottate dall'Unione europea, degli accordi concernenti la non proliferazione ed altre materie, nonché degli altri obblighi e impegni internazionali.»;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
i)
sono inserite le lettere seguenti:
«b bis)
gli obblighi internazionali degli Stati membri in virtù della convenzione su certe armi convenzionali e dei pertinenti protocolli allegati;
b ter)
gli obblighi internazionali degli Stati membri in virtù del trattato sul commercio delle armi;»;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
gli obblighi internazionali degli Stati membri in virtù della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa);»;
iii)
è aggiunta la lettera seguente:
«c bis)
gli impegni degli Stati membri nell'ambito del programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti;».
3)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*1), i criteri di cui all' della presente posizione comune e la procedura di consultazioni di cui all'articolo 4 devono applicarsi anche agli Stati membri in relazione ai prodotti e alla tecnologia a duplice uso specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio qualora vi siano seri motivi per ritenere che gli utilizzatori finali di tali prodotti e tecnologie siano le forze armate o le forze di sicurezza interna o entità simili del paese destinatario. È inteso che i riferimenti della presente posizione comune alla tecnologia e alle attrezzature militari comprendono tali prodotti e tecnologie.
(*1) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1)»."
4)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Per ottimizzare l'efficacia della presente posizione comune gli Stati membri operano, nel quadro della PESC, per rafforzare la loro cooperazione e promuovere la loro convergenza nel settore delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, anche mediante lo scambio di informazioni pertinenti, ivi comprese informazioni sulle notifiche delle decisioni di rifiuto e sulle politiche in materia di esportazioni di armi, nonché mediante l'individuazione di possibili misure volte ad aumentare ulteriormente la convergenza.».
5)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuno Stato membro comunica al servizio europeo per l'azione esterna, informazioni sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e su come esso ha applicato la presente posizione comune con riferimento all'anno civile precedente.
2. Una relazione annuale dell'UE, basata sui contributi di tutti gli Stati membri, è presentata al Consiglio per adozione e messa a disposizione del pubblico sotto forma di relazione descrittiva e di banca dati online consultabile sul sito web del servizio europeo per l'azione esterna.
3. Inoltre, ciascuno Stato membro che esporta tecnologia o attrezzature figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE pubblica una relazione nazionale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, il cui contenuto è conforme alla legislazione nazionale, ove applicabile.».
6)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Il manuale per l'uso della presente posizione comune, che è riveduto periodicamente, fornisce orientamenti per l'applicazione della presente posizione comune.».
7)
l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
La presente posizione comune è riveduta cinque anni dopo l'adozione della decisione (PESC) 2019/1560 (*2) del Consiglio.
(*2) Decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio, del 16 settembre 2019, che modifica la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 239 del 17.9.2019, pag. 16).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2019:1560:oj#art-1