Art. 4 · Notifica

Art. 4

Notifica

In vigore dal 4 set 2019
Notifica 1.   Entro 7 giorni dalla data di adozione delle decisioni di cui all' il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo notificano alla Commissione: a) le zone ufficialmente riconosciute dalle rispettive autorità competenti come zone colpite dalla grave siccità del 2019; b) le decisioni adottate a norma dell', compresa la natura delle deroghe applicate a livello NUTS 3 e la giustificazione del ricorso alle deroghe nelle zone interessate. 2.   Entro il 15 dicembre 2019 il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo notificano alla Commissione il numero di aziende che si sono avvalse delle deroghe di cui all' e il numero di ettari ai quali sono state applicate le deroghe di cui all'. Tali informazioni sono fornite a livello NUTS 3. Entro la stessa data il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo trasmettono alla Commissione una valutazione dell'impatto della deroga sugli obiettivi in materia di ambiente, biodiversità e clima associati alle aree di interesse ecologico, alle colture intercalari e alla diversificazione delle colture e, se del caso, una descrizione delle misure di mitigazione degli eventuali effetti negativi individuati.
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