Art. 2
Superfici interessate dalla deroga
In vigore dal 4 set 2019
Superfici interessate dalla deroga
Le decisioni di cui all' si applicano unicamente alle zone in cui si trova il bestiame colpito o, nel caso dell', paragrafo 4, in cui le condizioni del suolo sono state rese inidonee ai lavori preparatori per la semina al momento opportuno, impedendo così il rispetto dell'articolo 45, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti del Belgio, della Spagna, della Francia, della Lituania, della Polonia e del Portogallo come colpite dalla grave siccità del 2019.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:1389:oj#art-2