Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 ago 2019
La decisione di esecuzione 2013/426/UE è così modificata: 1) l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 4 bis La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021.»; 2) all'allegato I, il termine «Serbia» è inserito dopo il termine «Russia».
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