Art. 2
In vigore dal 19 ago 2019
La decisione di esecuzione 2013/426/UE è così modificata:
1)
l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 bis
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021.»;
2)
all'allegato I, il termine «Serbia» è inserito dopo il termine «Russia».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:1351:oj#art-2