Art. 4
In vigore dal 2 ago 2019
1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l’importo complessivo (capitale e interessi sul recupero) che deve essere richiesto ai beneficiari;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto.
2. La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell’aiuto e agli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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