Art. 2
In vigore dal 2 ago 2019
1. La Francia è tenuta a recuperare presso i beneficiari l’aiuto di cui all’.
2. Le imprese Ryanair e Airport Marketing Services sono considerate come un soggetto economico unico e sono pertanto responsabili in solido del rimborso dell’aiuto versato dall’APFTE a ciascuna di esse.
3. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.
4. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
5. La Francia annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’ con effetto dalla data di notifica della presente decisione.
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