Art. 2
Decisioni delegate sulle partecipazioni qualificate
In vigore dal 31 lug 2019
Decisioni delegate sulle partecipazioni qualificate
1. Le decisioni delegate ai sensi degli della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) che coinvolgono soggetti vigilati significativi come definiti all', punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (4) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza, o in caso di loro indisponibilità dal Capo della Divisione autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi delle unità operative:
(a)
il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;
(b)
il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II.
Se una decisione delegata ai sensi degli della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) coinvolge più di un soggetto vigilato significativo, il soggetto vigilato interessato è costituito dal soggetto o dal gruppo vigilato nel quale viene acquisita la partecipazione qualificata.
2. Le decisioni delegate ai sensi degli della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) che non coinvolgono soggetti vigilati significativi sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III.
Storico versioni
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