Art. 8 · Norme in materia di visibilità per l'utilizzo delle risorse di rescEU

Art. 8

Norme in materia di visibilità per l'utilizzo delle risorse di rescEU

In vigore dal 31 lug 2019
Norme in materia di visibilità per l'utilizzo delle risorse di rescEU Quando le risorse di rescEU sono impiegate per operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale, lo Stato membro che ospita la risorsa di rescEU e lo Stato membro che richiede assistenza assicurano un'adeguata visibilità all'Unione in conformità all'articolo 20 bis della decisione n. 1313/2013/UE.
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