Art. 5
Utilizzo nazionale delle risorse di rescEU
In vigore dal 31 lug 2019
Utilizzo nazionale delle risorse di rescEU
1. Gli Stati membri che utilizzano le risorse di rescEU a fini nazionali garantiscono:
a)
la disponibilità e lo stato di prontezza alle operazioni nell'ambito del meccanismo unionale entro i termini previsti dai pertinenti requisiti di qualità, salvo diversamente concordato con la Commissione;
b)
la parità di trattamento delle risorse di rescEU e di altre risorse nazionali per quanto riguarda l'adeguatezza del mantenimento, dello stoccaggio, dell'assicurazione, del personale e delle altre attività pertinenti di gestione e mantenimento;
c)
la riparazione rapida in caso di danni.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione, tramite l'ERCC, l'uso nazionale delle risorse di rescEU e presentano una relazione in seguito al loro utilizzo.
3. Qualora l'utilizzo delle risorse di rescEU a livello nazionale pregiudichi la disponibilità di cui al paragrafo 1, lettera a), prima della mobilitazione gli Stati membri sono tenuti a chiedere, tramite l'ERCC, il consenso alla Commissione.
Qualora le risorse di rescEU siano necessarie per operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale, gli Stati membri ne assicurano la disponibilità nel più breve tempo possibile.
Storico versioni
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