Art. 3 · Criteri per le decisioni sulla mobilitazione delle risorse di rescEU

Art. 3

Criteri per le decisioni sulla mobilitazione delle risorse di rescEU

In vigore dal 31 lug 2019
Criteri per le decisioni sulla mobilitazione delle risorse di rescEU 1.   Quando riceve una richiesta di assistenza, l'ERCC valuta se le risorse esistenti messe a disposizione dagli Stati membri attraverso il meccanismo unionale e quelle preimpegnate nell'ambito del pool europeo di protezione civile siano sufficienti a garantire una risposta efficace alla richiesta. Qualora non sia possibile garantire una risposta efficace, la Commissione, tramite l'ERCC, decide in merito alla mobilitazione delle risorse di rescEU conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 6, della decisione n. 1313/2013/UE. 2.   La decisione di mobilitare le risorse di rescEU tiene conto dei seguenti criteri specifici: a) la situazione operativa tra gli Stati membri e i rischi potenziali di catastrofi; b) l'idoneità e l'adeguatezza delle risorse di rescEU per rispondere alla catastrofe; c) l'ubicazione geografica delle risorse di rescEU, compresi i tempi di trasporto stimati verso la zona interessata; d) altri criteri pertinenti, compresi i termini e le condizioni delle risorse di rescEU previsti nei contratti operativi. 3.   In caso di richieste di assistenza contrastanti, si tiene conto dei seguenti criteri supplementari al momento di decidere dove mobilitare le risorse di rescEU: a) i rischi previsti per le vite umane; b) i rischi previsti per le infrastrutture critiche di cui all', lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (4), indipendentemente dal fatto che queste si trovino all'interno o all'esterno dell'Unione; c) l'impatto previsto delle catastrofi, compreso l'impatto ambientale; d) le esigenze individuate dall'ERCC e i piani di mobilitazione esistenti; e) il rischio potenziale di diffusione delle catastrofi; f) ripercussioni socioeconomiche; g) il ricorso alla clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; h) altri fattori operativi pertinenti.
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