Art. 2
Impegno nell'ambito del pool europeo di protezione civile di risorse che ricevono finanziamenti per i costi di adattamento
In vigore dal 31 lug 2019
Impegno nell'ambito del pool europeo di protezione civile di risorse che ricevono finanziamenti per i costi di adattamento
1. Gli Stati membri che beneficiano di un sostegno finanziario dell'Unione per i costi di adattamento delle risorse in conformità all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE stanziano dette risorse a favore del pool europeo di protezione civile per periodi minimi diversi in base all'importo totale del finanziamento ricevuto.
I periodi minimi sono determinati come segue:
a)
un periodo minimo di 3 anni per le risorse che ricevono un sostegno finanziario dell'Unione fino a 300 000 EUR;
b)
un periodo minimo di 5 anni per le risorse che ricevono un sostegno finanziario dell'Unione da 300 001 EUR fino a 1 000 000 EUR;
c)
un periodo minimo di 7 anni per le risorse che ricevono un sostegno finanziario dell'Unione da 1 000 001 EUR fino a 2 000 000 EUR;
d)
un periodo minimo di 10 anni per le risorse che ricevono un sostegno finanziario dell'Unione superiore a 2 000 000 EUR.
2. Qualora la durata della vita economica di una risorsa sia inferiore al periodo minimo di cui al paragrafo 1, il periodo minimo è determinato in base alla durata della vita economica.
3. La Commissione, tramite il centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), può decidere di porre fine al periodo minimo di cui al paragrafo 1 relativamente a una risorsa specifica, se ciò è debitamente giustificato da uno Stato membro.
Storico versioni
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