Art. 12 · Costi operativi ammissibili

Art. 12

Costi operativi ammissibili

In vigore dal 31 lug 2019
Costi operativi ammissibili 1.   I costi operativi di cui all' articolo 23, paragrafi 2, 4 ter e 4 quater, della decisione n. 1313/2013/UE comprendono tutti i costi di esercizio di una risorsa durante un'operazione che sono necessari per assicurarne l'efficacia operativa. Tali costi possono comprendere, se del caso, costi relativi al personale, ai trasporti internazionali e locali, alla logistica, ai beni di consumo e alle forniture, al mantenimento e altri costi necessari per garantire l'uso efficace di tali risorse. 2.   I costi di cui al paragrafo 1 non sono ammissibili al finanziamento se coperti da un sostegno della nazione ospitante ai sensi dell'articolo 39 della decisione di esecuzione 2014/762/UE o dell', paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2019/570, o se sono finanziati attraverso altri strumenti finanziari dell'Unione. 3.   Le procedure per la richiesta del sostegno al trasporto di cui all'articolo 48, all'articolo 49, paragrafi 1 e 3, all'articolo 51, all'articolo 53 e all'allegato VIII della decisione di esecuzione 2014/762/UE si applicano mutatis mutandis alle richieste di assistenza finanziaria per i costi operativi fino alla loro sostituzione, se del caso.
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