Art. 10
Norme di certificazione e registrazione
In vigore dal 31 lug 2019
Norme di certificazione e registrazione
1. Gli Stati membri garantiscono la certificazione e la registrazione delle risorse di rescEU conformemente alle norme e ai regolamenti nazionali e internazionali applicabili.
2. Qualora le risorse di rescEU siano multifunzionali, la certificazione e la registrazione sono completate di conseguenza.
3. Gli Stati membri certificano quanto prima le risorse di rescEU nell'ambito del processo di certificazione del meccanismo unionale e conformemente all', paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE e al capitolo 5 della decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (5). Le risorse di rescEU che sono in procinto di completare il processo di certificazione dell'Unione possono essere mobilitate conformemente all'.
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