Art. 1
Modifiche
In vigore dal 26 lug 2019
Modifiche
1. La decisione di esecuzione 2013/327/UE è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Decisione di esecuzione 2013/327/UE della Commissione, del 25 giugno 2013, che autorizza l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
»;
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
Autorizzazione
I prodotti seguenti sono autorizzati ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, in conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6;
b)
i mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6;
c)
la colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 nei prodotti che la contengono o ne sono costituiti, per usi diversi da quelli previsti alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.»;
3)
all' è inserito un nuovo secondo comma:
«Sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti dalla colza geneticamente modificata di cui all', ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, figura la dicitura “non destinato alla coltivazione”.»;
4)
è aggiunto un nuovo articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Metodo di rilevazione
Per la rilevazione della colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 si applica il metodo indicato nell'allegato, lettera d).»;
5)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Titolare dell'autorizzazione
Il titolare dell'autorizzazione è la società BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania.»;
6)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Destinatario
La società BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.».
2. L'allegato della decisione di esecuzione 2013/327/UE è così modificato:
1)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione
Nome
:
BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Indirizzo
:
100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti d'America
Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania.»;
2)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Designazione e specifiche dei prodotti
1)
Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6;
2)
mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6;
3)
colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 nei prodotti che la contengono o ne sono costituiti, per usi diversi da quelli previsti ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.
La colza geneticamente modificata ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, quale descritta nelle domande, esprime la proteina fosfinotricina acetiltransferasi (PAT), che conferisce tolleranza al glufosinato ammonio, un principio attivo erbicida, nonché le proteine barnase (ACS-BNØØ5-8) e barstar (ACS-BNØØ3-6) per la sterilità maschile e il ripristino della fertilità.»;
3)
alla lettera c) è aggiunto un nuovo secondo comma:
«Sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti dalla colza geneticamente modificata di cui alla lettera b), ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, figura la dicitura «non destinato alla coltivazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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