Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 26 lug 2019
Modifiche 1.   La decisione di esecuzione 2013/327/UE è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: « Decisione di esecuzione 2013/327/UE della Commissione, del 25 giugno 2013, che autorizza l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio »; 2) l' è sostituito dal seguente: « Autorizzazione I prodotti seguenti sono autorizzati ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, in conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6; b) i mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6; c) la colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 nei prodotti che la contengono o ne sono costituiti, per usi diversi da quelli previsti alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.»; 3) all' è inserito un nuovo secondo comma: «Sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti dalla colza geneticamente modificata di cui all', ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, figura la dicitura “non destinato alla coltivazione”.»; 4) è aggiunto un nuovo articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Metodo di rilevazione Per la rilevazione della colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 si applica il metodo indicato nell'allegato, lettera d).»; 5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell'autorizzazione Il titolare dell'autorizzazione è la società BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania.»; 6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario La società BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.». 2.   L'allegato della decisione di esecuzione 2013/327/UE è così modificato: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione Nome : BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Indirizzo : 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti d'America Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania.»; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b)   Designazione e specifiche dei prodotti 1) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6; 2) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6; 3) colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 nei prodotti che la contengono o ne sono costituiti, per usi diversi da quelli previsti ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione. La colza geneticamente modificata ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, quale descritta nelle domande, esprime la proteina fosfinotricina acetiltransferasi (PAT), che conferisce tolleranza al glufosinato ammonio, un principio attivo erbicida, nonché le proteine barnase (ACS-BNØØ5-8) e barstar (ACS-BNØØ3-6) per la sterilità maschile e il ripristino della fertilità.»; 3) alla lettera c) è aggiunto un nuovo secondo comma: «Sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti dalla colza geneticamente modificata di cui alla lettera b), ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, figura la dicitura «non destinato alla coltivazione.».
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