Art. 6
Criteri per l'adozione di decisioni delegate sul rilascio del passaporto
In vigore dal 23 lug 2019
Criteri per l'adozione di decisioni delegate sul rilascio del passaporto
1. Le decisioni sul rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) sullo stabilimento di una succursale da parte di un soggetto vigilato significativo possono essere assunte con decisione delegata se le attività totali della succursale stimate nel programma di operazioni non superano il 10 % delle attività totali del soggetto vigilato significativo.
2. Le decisioni sul rilascio del passaporto ai sensi della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE con le quali è prestato assenso alla dichiarazione con cui un'impresa madre o imprese madri si impegnano a garantire in solido gli impegni assunti da istituzioni finanziare che ne costituiscono filiazioni possono essere assunte con decisione delegata se la prevista responsabilità dell'impresa madre in forza della garanzia prestata, alla luce del piano industriale di attività esercitate ai sensi della decisione sul rilascio del passaporto, non supera il 10 % delle attività totali dell'impresa madre a livello individuale.
3. La valutazione delle richieste di decisioni sul rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali di recepimento dell'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE anche tenendo conto di eventuali linee guida della BCE applicabili o atti analoghi che possano essere adottati dalla BCE.
4. La valutazione delle richieste di decisioni sul rilascio del passaporto ai sensi della legislazione nazionale di recepimento dell'articolo 34 paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali di recepimento degli articoli 34, 35 e 39 della direttiva 2013/36/UE tenendo altresì conto di eventuali linee guida della BCE applicabili o atti analoghi che possano essere adottati dalla BCE.
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