Art. 2 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 23 lug 2019
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente decisione specifica i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della BCE per l'adozione di decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca. 2.   La delega di poteri decisionali non pregiudica la valutazione prudenziale che deve essere effettuata ai fini dell'adozione di decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca.
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