Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 23 lug 2019
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) per «decisione sul rilascio del passaporto» si intende una decisione della BCE relativa allo stabilimento di una succursale da parte di un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro partecipante o in un altro Stato membro in base alla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e con gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Ai fini della presente decisione, la decisione sul rilascio del passaporto comprende altresì la decisione con la quale la BCE, in conformità alla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2013/36/UE, presta il proprio assenso alla dichiarazione con cui un'impresa madre o imprese madri si impegnano a garantire in solido gli impegni assunti da istituzioni finanziare che ne costituiscono filiazioni e intendano svolgere le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE in uno Stato membro partecipante, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione di servizi. 2) per «succursale» si intende una succursale come definita al punto 17 dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); 3) per «decisione sulle partecipazioni qualificate» si intende una decisione della BCE relativa all'acquisizione di partecipazioni qualificate in un soggetto vigilato (società bersaglio) ai sensi della legislazione nazionale di recepimento dell'articolo 22 della direttiva 2013/36/UE in combinato disposto con l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013; 4) per «ente creditizio» si intende un ente creditizio come definito all', paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 5) per «decisione sulla revoca» si intende una decisione della BCE relativa alla revoca dell'autorizzazione a un ente creditizio sulla base della legislazione nazionale di recepimento dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013; 6) «decisione di delega» e «decisione delegata» hanno lo stesso significato di cui, rispettivamente, ai punti 2) e 4) dell' della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); 7) per «capi delle unità operative» si intendono i capi delle unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca; 8) per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2; 9) per «decisione negativa» si intende una decisione che non concede, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione come da domanda del richiedente, ivi comprese le decisioni negative ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni o obblighi è da considerare come una decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie: (a) garantiscano che il richiedente soddisfi i requisiti di cui agli , paragrafo 2, e 5, paragrafo 2, nonché all', paragrafi 3 e 4, e siano state convenute per iscritto; ovvero (b) ribadiscano unicamente uno o più dei requisiti esistenti a cui gli enti sono già tenuti ai sensi delle disposizioni di cui agli , paragrafo 2, e 5, paragrafo 2, nonché all', paragrafi 3 e 4, o richiedano informazioni sulla soddisfazione di uno o più di tali requisiti. 10) per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 16) dell' del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); 11) per «soggetto vigilato» si intende un soggetto vigilato secondo la definizione di cui al punto 20) dell' del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); 12) per «gruppo» si intende un gruppo di imprese composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), compreso qualsiasi sottogruppo; 13) per «autorità nazionale competente» si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all', punto 2), del regolamento (UE) n. 1024/2013; 14) per guida della BCE si intende un documento approvato dal Consiglio direttivo su proposta del Consiglio di vigilanza, che è pubblicato sul sito Internet della BCE e che fornisce orientamenti sull'interpretazione dei requisiti giuridici adottata dalla BCE.
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