Art. 2
Autorità competenti
In vigore dal 22 lug 2019
Autorità competenti
Ai fini del progetto pilota, i punti di contatto di cui all', paragrafo 1, lettera a), della decisione 2001/470/CE sono considerati autorità competenti.
Nella presente decisione per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:1253:oj#art-2