Art. 1
In vigore dal 18 lug 2019
Il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è modificato come segue:
1)
l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, è modificato come segue:
a)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Il capitale della Banca è di 248 795 606 881 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:»;
b)
le righe relative alla Polonia e alla Romania sono sostituite dalle seguenti:
«Polonia
11 366 679 827 »
«Romania
1 639 379 073 »;
2)
all'articolo 9, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
—
due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,
—
due sostituti designati dalla Repubblica francese,
—
due sostituti designati dalla Repubblica italiana,
—
due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,
—
tre sostituti designati di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,
—
tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Croazia, dall'Ungheria e dalla Repubblica di Polonia,
—
quattro sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania,
—
sei sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,
—
sei sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,
—
un sostituto designato dalla Commissione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:1255:oj#art-1