Art. 8
Condizioni relative alla gestione dei terreni
In vigore dal 12 lug 2019
Condizioni relative alla gestione dei terreni
1. Gli agricoltori che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell' arano le superfici prative tra il 15 febbraio e il 30 aprile. L'aratura delle superfici prative per il rinnovo e l'aratura delle stesse su suoli argillosi può essere effettuata anche tra il 15 settembre e il 30 ottobre.
2. Gli agricoltori che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell' seminano le colture con elevato assorbimento di azoto entro due settimane dall'aratura delle superfici prative, ad eccezione dei suoli argillosi arati tra il 15 settembre e il 30 ottobre.
3. In caso di aratura di superfici prative permanenti, non si applica alcuna fertilizzazione, salvo per i cereali, la colza, le barbabietole, le superfici prative e i cavoletti di Bruxelles, previa analisi del suolo che tenga conto dell'azoto minerale e di altri parametri di riferimento per la stima delle emissioni di azoto dalla mineralizzazione della materia organica del suolo.
4. La rotazione delle colture non comprende le leguminose o altri vegetali fissatori dell'azoto atmosferico. Tuttavia, la rotazione delle colture può comprendere il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 %.
5. Le colture miglioratrici sono seminate entro due settimane dopo il raccolto di grano autunnale e triticale e non oltre il 15 settembre;
6. Le colture miglioratrici non sono arate prima del 15 febbraio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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