Art. 7 · Condizioni per l'applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

Art. 7

Condizioni per l'applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

In vigore dal 12 lug 2019
Condizioni per l'applicazione di effluente e di altri fertilizzanti 1.   Subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11, il quantitativo di effluente proveniente da bestiame erbivoro, di effluente trattato e di effluente a basso tenore di azoto e fosfato, applicato ogni anno, compreso l'effluente applicato dallo stesso bestiame, non supera i seguenti valori: a) 250 kg di azoto per ettaro per anno su parcelle coltivate come segue: i) superficie prativa e superfici coltivate a mais e intercalate da praticoltura; ii) superficie prativa falciata seguita da mais; iii) segale falciata seguita da mais; iv) superficie prativa con percentuale di trifoglio inferiore al 50 %; b) 200 kg di azoto per ettaro per anno su parcelle coltivate come segue: i) frumento autunnale seguito da una coltura miglioratrice; ii) triticale seguito da una coltura miglioratrice; iii) barbabietola da zucchero o da foraggio. 2.   L'effluente trattato può essere applicato unicamente se il rapporto azoto/fosfato (N/P2O5) è almeno pari a 3,3 a 1, a meno che non possieda i requisiti di effluente a basso tenore di azoto e fosfato. 3.   L'applicazione complessiva al terreno di azoto e fosfato corrisponde al fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e tiene conto dell'azoto rilasciato dal suolo nonché della maggiore disponibilità di azoto da effluente dovuta al trattamento. Essa non supera i quantitativi massimi stabiliti nel decreto effluenti di allevamento per l'applicazione al terreno di fosfato e azoto. 4.   Il fosfato da fertilizzanti chimici non può essere applicato, fatta eccezione per i terreni con bassa disponibilità di fosforo (classe I) e i terreni della zona obiettivo (classe II). 5.   Ogni azienda agricola elabora e conserva un piano di fertilizzazione per la sua intera superficie. Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti elementi: a) il numero dei capi di bestiame; b) la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti; c) il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda; d) la descrizione del trattamento dell'effluente e le caratteristiche attese dell'effluente trattato; e) la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi; f) la rotazione delle colture e la superficie in ettari delle parcelle adibite a colture con lunghe stagioni vegetative e con grado elevato di assorbimento di azoto nonché le parcelle con altre colture; g) il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture, per ciascuna parcella; h) i risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell'azoto e del fosforo; i) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna parcella; j) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna parcella. k) i calcoli per determinare l'osservanza delle norme relative all'applicazione di azoto e di fosforo. I piani di fertilizzazione sono disponibili presso l'azienda agricola per ogni anno civile entro il 15 febbraio dello stesso anno. Sono aggiornati entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole. 6.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti. Il registro è presentato alle autorità competenti per ogni anno civile entro il 15 marzo dell'anno civile successivo. 7.   Il registro delle applicazioni di fertilizzanti contiene i seguenti dati: a) le superfici coltivate; b) il numero di capi e il tipo di bestiame; c) la produzione di effluente per capo di bestiame; d) il quantitativo di fertilizzanti importato dall'azienda; e) il quantitativo di effluente ceduto dall'azienda e l'identificazione del ricevente. 8.   I risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono messi a disposizione di ciascuna azienda ammessa a beneficiare della deroga. Il campionamento e l'analisi di fosforo e azoto sono effettuati entro il 31 maggio e almeno una volta ogni quattro anni per ogni area omogenea dell'azienda agricola sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture. Si esegue almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo. 9.   La concentrazione dei nitrati nel profilo del suolo è misurata da laboratori riconosciuti ogni anno tra il 1o ottobre e il 15 novembre, su almeno il 6 % di tutte le parcelle beneficiarie di un'autorizzazione a norma dell' e su almeno l'1 % delle altre parcelle usate da aziende agricole beneficiarie di tale autorizzazione, in modo da interessare almeno l'85 % di tali aziende. Per ogni due ettari di terreno agricolo di un'azienda sono prelevati almeno tre campioni rappresentativi di tre differenti strati del suolo nel medesimo profilo di suolo. 10.   Fra il 1o settembre di ciascun anno e il 15 febbraio dell'anno seguente, sulle parcelle beneficiarie di un'autorizzazione a norma dell', è vietato l'uso di effluente, effluente trattato o effluente a basso tenore di azoto e fosfato con un contenuto di azoto totale superiore a 0,60 kg di azoto per tonnellata, di fertilizzanti chimici e altri fertilizzanti. 11.   Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente, fatta eccezione per l'azoto prodotto da effluente di bestiame erbivoro, sono applicati entro il 1o giugno di ogni anno.
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