Art. 10 · Monitoraggio

Art. 10

Monitoraggio

In vigore dal 12 lug 2019
Monitoraggio 1.   Le autorità competenti accertano che le mappe indicanti la percentuale delle aziende agricole, il numero di parcelle, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di uso locale del terreno interessate da un'autorizzazione a norma dell' siano stilate per ogni comune e aggiornate ogni anno. 2.   I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di deroghe individuali sono raccolti e aggiornati ogni anno a cura dell'autorità competente. 3.   Ai sensi dell', paragrafo 2, della decisione 2008/64/CE della Commissione (7) si mantiene una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l'impatto della deroga sulla qualità delle acque. La rete di monitoraggio comprende il monitoraggio del nitrato e del fosfato nei fiumi che alimentano il Mare del Nord. Durante il periodo di validità della presente decisione il numero iniziale di siti di monitoraggio non è ridotto e l'ubicazione di tali siti non è modificata. 4.   Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi si effettua un monitoraggio più rigoroso. 5.   I siti di monitoraggio, corrispondenti ad almeno 150 aziende agricole, istituiti a norma della decisione 2008/64/CE, sono mantenuti fino alla loro sostituzione, a partire dal 2020, con un monitoraggio mirato per fornire indicazioni sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche di fertilizzazione, sulle acque sotterranee, sull'azoto minerale nel profilo del suolo in autunno e sullo stato fosforico del suolo e sulle corrispondenti perdite di azoto dalla zona radicale, sia in regime di deroga sia in regime normale. Congiuntamente al monitoraggio specifico di cui al paragrafo 8, le nuove disposizioni consentono di valutare le prestazioni ambientali delle aziende agricole che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell' della presente decisione rispetto alle aziende che non beneficiano di tale autorizzazione e di verificare che gli obiettivi della direttiva 91/676/CEE siano raggiunti. I siti di monitoraggio comprendono le principali tipologie di suolo (argilloso, limoso, sabbioso e loess), di pratiche di fertilizzazione e di colture. 6.   Sono raccolti annualmente dati sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture, sulle pratiche agricole, sull'uso di nutrienti e sulla produzione di effluente nelle aziende agricole che beneficiano di deroghe individuali. 7.   I dati di cui al presente articolo, paragrafi 5 e 6, e all' sono impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo dai terreni cui sono applicati ogni anno effluente di bestiame erbivoro ed effluente trattato contenenti fino a 250 kg o fino a 200 kg di azoto per ettaro. 8.   Le acque sotterranee a bassa profondità, le acque nel suolo, le acque di drenaggio e i corsi d'acqua di aziende agricole facenti parte della rete di monitoraggio forniscono indicazioni sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali. 9.   L'autorità competente attua un monitoraggio specifico per area a partire dal 2020 a titolo di progetto pilota di ricerca in almeno due (sotto)bacini idrografici, per comprendere meglio il nesso tra le perdite di nitrati a livello delle parcelle e la concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee a livello di (sotto)bacino idrografico, al fine di calibrare e convalidare il modello di emissione da nutrienti. Tale progetto pilota di ricerca è combinato con un progetto pilota sul monitoraggio continuo di azoto e fosforo nei corsi d'acqua.
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