Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 giu 2019
La decisione 2013/354/PESC è così modificata: 1) all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020 è pari a 12 430 000 EUR.»; 2) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2020.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:1114:oj#art-1