Art. 2
In vigore dal 6 giu 2019
Entro il 15 giugno 2020, il Regno Unito deve completare una revisione della sua politica di esclusione dei profili di sospetti dallo scambio automatizzato di dati sul DNA.
Se, entro la data di cui al primo comma, il Regno Unito non ha notificato al Consiglio che mette a disposizione il DNA di sospetti conformemente alla decisione 2008/615/GAI, il Consiglio rivaluta, entro tre mesi, la situazione riguardo alla continuazione o cessazione dello scambio di dati sul DNA con il Regno Unito.
Storico versioni
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