Art. 2 · Condizioni di designazione

Art. 2

Condizioni di designazione

In vigore dal 6 giu 2019
Condizioni di designazione 1.   Le designazioni effettuate a norma dell' sono valide per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 giugno 2019. Trascorso tale periodo, ciascuna designazione può essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque anni se l'organismo di rilascio continua a soddisfare i criteri e le condizioni di designazione. 2.   La Commissione può sospendere o revocare la designazione di un organismo di rilascio a norma dell' in qualsiasi momento se constata che l'organismo non soddisfa più i criteri di designazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/745 o all'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/746.
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