Art. 7
Condizioni relative alla gestione dei terreni
In vigore dal 27 mag 2019
Condizioni relative alla gestione dei terreni
1. Le superfici prative temporanee sono arate in primavera.
2. Su tutti i tipi di suolo l'aratura dei prati è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto.
3. La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell'azoto atmosferico. Tuttavia la rotazione delle colture può comprendere il trifoglio nelle superfici prative in cui è presente in percentuale inferiore al 50 % e altre leguminose con sottosemina di erba.
Storico versioni
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