Art. 10
Trasmissione delle informazioni
In vigore dal 27 mag 2019
Trasmissione delle informazioni
Ogni anno entro il 30 giugno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni:
a)
mappe con l'indicazione per ciascun distretto delle percentuali di aziende agricole, di bestiame e di superficie agricola oggetto di un'autorizzazione, nonché mappe sull'uso locale del terreno, di cui all', paragrafo 1;
b)
i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque, di cui all', paragrafo 2;
c)
i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell'azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all', paragrafo 2;
d)
una sintesi e una valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato delle acque di cui all', paragrafo 3;
e)
i risultati delle indagini sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole, di cui all', paragrafo 4;
f)
i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di nitrati e fosforo dalle aziende che beneficiano di un'autorizzazione, di cui all', paragrafo 4;
g)
la valutazione dell'attuazione delle condizioni per l'autorizzazione, sulla base dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all', paragrafi 1 e 2;
h)
l'evoluzione del numero dei capi di bestiame e della produzione di effluente di allevamento per categoria di bestiame in Irlanda del Nord e delle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un'autorizzazione.
i)
un'analisi comparativa dei controlli effettuati in Irlanda del Nord sulle aziende a superficie prativa, siano esse oggetto o no di autorizzazione.
I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, le autorità competenti si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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