Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 mag 2019
1.   Il numero dei membri del Comitato delle regioni è il seguente: Belgio 12 Bulgaria 12 Cechia 12 Danimarca 9 Germania 24 Estonia 7 Irlanda 9 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Croazia 9 Italia 24 Cipro 6 Lettonia 7 Lituania 9 Lussemburgo 6 Ungheria 12 Malta 5 Paesi Bassi 12 Austria 12 Polonia 21 Portogallo 12 Romania 15 Slovenia 7 Slovacchia 9 Finlandia 9 Svezia 12 2.   Nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione alla data di applicazione della presente decisione, il numero dei membri del Comitato delle regioni sarà quella prevista all' della decisione 2014/930/UE, fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace. Dalla data in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei membri del Comitato delle regioni sarà quello previsto al paragrafo 1 del presente articolo.
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