Art. 1
In vigore dal 21 mag 2019
1. Il numero dei membri del Comitato delle regioni è il seguente:
Belgio
12
Bulgaria
12
Cechia
12
Danimarca
9
Germania
24
Estonia
7
Irlanda
9
Grecia
12
Spagna
21
Francia
24
Croazia
9
Italia
24
Cipro
6
Lettonia
7
Lituania
9
Lussemburgo
6
Ungheria
12
Malta
5
Paesi Bassi
12
Austria
12
Polonia
21
Portogallo
12
Romania
15
Slovenia
7
Slovacchia
9
Finlandia
9
Svezia
12
2. Nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione alla data di applicazione della presente decisione, il numero dei membri del Comitato delle regioni sarà quella prevista all' della decisione 2014/930/UE, fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace. Dalla data in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei membri del Comitato delle regioni sarà quello previsto al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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